Art. 1.
(Definizioni).

      1. Ai sensi della presente legge si intende per:

          a) «Autorità delegata» il vicepresidente del Consiglio dei ministri delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro senza portafoglio delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri o il sottosegretario di Stato delle informazioni per la sicurezza delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri;

          b) «COPIS» il Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza;

          c) «CIS» il Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza;

          d) «DIGIS» il Dipartimento governativo delle informazioni per la sicurezza;

          e) «AISE» l'Agenzia delle informazioni per la sicurezza esterna;

          f) «AISI» l'Agenzia delle informazioni per la sicurezza interna;

          g) «organismi informativi» il DIGIS, l'AISE e l'AISI;

          h) «ANS» l'Autorità nazionale per la sicurezza;

          i) «CTE» il Comitato tecnico esecutivo.

 

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      2. Nel caso di mancato conferimento della delega di cui al comma 1, lettera a), il Presidente del Consiglio dei ministri esercita direttamente tutte le competenze attribuite dalla presente legge all'Autorità delegata.